Facendo due piů due sulla vicenda di Indymedia:
– l’articolo 21 della Costituzione dice, tra l’altro:
Si puň procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autoritŕ giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autoritŕ giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puň essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autoritŕ giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
– il sequestro, richiesto (forse) da una procura italiana, sarebbe stato eseguito da un’organo di polizia giudiziario statunitense in Gran Bretagna, uno stato con diversa giurisdizione.
Il triplo salto mortale con aggiramento salta agli occhi. Attenti che non vi arrestino all’improvviso su richiesta di un magistrato italiano, mentre siete – che so – in un paese dove vige la pena di morte!